Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme

sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 16

aprile 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 623 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 aprile

1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, perché "sanziona con la medesima pena sia la

violazione meramente formale della indicazione del veicolo - munito

dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla

patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben

più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari

adattamenti";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, essendo priva di ogni

motivazione sulla rilevanza della proposta questione e di ogni

riferimento al caso di specie, non si adegua al precetto dell'art.

23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359

del 1987, 404 del 1987, 410 del 1987, 414 del 1987, 459 del 1987, 514

del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione

stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte