Ordinanza n. 225/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
con ordinanze emesse il 30 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Pretore
di Modena e il 30 settembre 1988 (nn. 4 ordinanze) dal Pretore di
Bergamo, rispettivamente iscritte ai numeri da 696 a 698 e da 797 a
800 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988 e 2,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti titolari
di pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché di pensione di
vecchiaia a carico del medesimo Fondo - avevano richiesto
l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Modena,
con due ordinanze di identico contenuto emesse in data 30 maggio
1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità corrisposta
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della
stessa Gestione, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il
trattamento minimo garantito;
che identica questione è stata sollevata con riguardo
all'ipotesi di contitolarità di pensione di riversibilità e di
pensione d'invalidità, sia dal medesimo Pretore con ordinanza 30
maggio 1988, che dal Pretore di Bergamo con quattro analoghe
ordinanze tutte emesse in data 30 settembre 1988;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o
sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise
con unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 1144 del 1988, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione
di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori
diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di
invalidità a carico del medesimo Fondo;
che, pertanto, la relativa questione è manifestamente
inammissibile;
che, con la successiva sentenza n. 142 del 1989, l'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato
illegittimo con riguardo all'ipotesi di contitolarità di pensione di
riversibilità e pensione di vecchiaia; che, quindi, è
manifestamente inammissibile anche la questione concernente
l'integrazione al minimo del trattamento de quo nell'ipotesi di
cumulo con la pensione di vecchiaia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
per chi sia titolare di pensione di invalidità a carico della
medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 1144 del 1988;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al
minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia
titolare di pensione di vecchiaia a carico della medesima Gestione,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 142
del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte