Ordinanza n. 225/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Genova nel processo penale a
carico di Malvezzi Roberto Acleto, iscritta al n. 44 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 dicembre
1990, ha sollevato su eccezione della difesa dell'imputato, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede che il termine di sette
giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica
dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio
immediato" e, di ufficio, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dello stesso art. 458, primo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede che l'imputato
debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova
della avvenuta notifica al pubblico ministero, nel termine di
decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio
immediato";
e che, ad avviso del giudice a quo, la prima questione "non
assumerebbe" da sola rilevanza nel processo in corso "perché la
richiesta di giudizio abbreviato, pur presentata entro sette giorni
dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata, sarebbe
comunque inammissibile per un altro motivo, e cioè perché alla
richiesta non era allegata la prova della sua notifica al pubblico
ministero", un'inammissibilità peraltro superata con la proposizione
della seconda questione, così "rendendo l'una e l'altra decisamente
rilevanti nel procedimento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via
principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;
Considerato che l'ordinanza di rimessione contesta l'art. 458,
primo comma, del codice di procedura penale sotto il profilo della
brevità del termine concernente sia il deposito della richiesta di
giudizio abbreviato sia il deposito della prova dell'avvenuta
notificazione della richiesta stessa;
che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990, ha già
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede la decadenza dalla richiesta di
giudizio abbreviato avanzata oltre il termine di sette giorni dalla
notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato ma entro
il termine di sette giorni dalla notifica del relativo avviso
dell'udienza al difensore;
che nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti argomenti
nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta
infondatezza della prima delle questioni proposte;
che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata
tardivamente, risulta inammissibile, così rendendo irrilevante, in
quanto assolutamente ininfluente nel processo a quo, la questione
relativa alla congruità del termine per il deposito della prova
dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico
ministero;
e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del
3 dicembre 1990;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma,
e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
ordinanza del 3 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte