Ordinanza n. 225/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 292/1991
usata come parametro
citata
- art. 275Codice di procedura penale
- art. 5legge 152/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia
di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali;
Per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di
ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non
richiesti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 31 ottobre 1991 dal
Tribunale di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 731 e 750 del
registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le due ordinanze, di identico tenore, indicate in
epigrafe, il Tribunale di Enna dubita che l'art. 1, primo comma, del
decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, in quanto esclude che -
rispetto ai delitti indicati dal terzo comma dell'art. 275 del codice
di procedura penale (nel testo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203) - l'applicazione della custodia
cautelare in carcere trovi un limite nella possibilità che le
esigenze cautelari siano soddisfatte con altre misure, violi gli
artt. 76 e 77 della Costituzione, dato che si pone in contrasto con
la direttiva di cui al n. 59 dell'art. 2 della legge delega 16
febbraio 1987, n. 81, che pone, tra l'altro, il "divieto di disporre
la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di
coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le
esigenze cautelari";
che ad avviso del Tribunale rimettente le esigenze di
straordinaria necessità ed urgenza poste a fondamento del decreto-legge possono legittimare - in deroga all'art. 7 della legge delega -
l'adozione di disposizioni correttive del codice senza il previo
parere della commissione di cui al successivo art. 8, ma non
potrebbero giustificare l'emanazione di norme contrastanti con i
principi fondamentali della medesima legge delega;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che i due giudizi vanno riuniti in quanto hanno ad
oggetto la medesima questione;
che la legge delega per l'emanazione del codice di procedura
penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa
da quella di ogni altra legge e ben può, quindi, essere modificata
con una legge successiva;
che di conseguenza detta legge, ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 77 della Costituzione, può essere modificata anche con
decreto-legge, salva ovviamente la sua successiva conversione, che
nella specie è avvenuta con la legge 8 novembre 1991, n. 356, che ha
mantenuto nel medesimo testo la disposizione impugnata;
che perciò la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9
settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia
cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di
criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati
per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), sollevata, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di
Enna con due ordinanze del 31 ottobre 1991 (r.o. nn. 731 e 750 del
1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte