Ordinanza n. 225/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 3legge 27/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) promossi
con due ordinanze emesse il 6 agosto ed il 7 novembre 1997 dal
pretore di Fermo sui ricorsi riuniti proposti da Parrino Vincenzo ed
altri e da Di Carlo Mario ed altri contro il Ministero di grazia e
giustizia, iscritte ai nn. 677 e 894 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che con ordinanze emesse il 6 agosto e il 7 novembre 1997
il pretore di Fermo, nel corso di due procedimenti promossi da alcuni
giudici di pace per ottenere la condanna del Ministero di grazia e
giustizia al pagamento della indennità giudiziaria prevista a favore
dei magistrati ordinari dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27 (Provvidenze per il personale di magistratura), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace), in quanto tale norma prevede un
compenso che si reputa inadeguato per l'attività svolta dai giudici
di pace;
che le censure del rimettente si basano sulla considerazione
della preminenza costituzionale della funzione giudiziaria e della
rilevanza che l'opera dei giudici di pace assume nell'amministrazione
della giustizia, nonché sull'assunto della impossibilità di
concorrere alla funzione giudiziaria per il cittadino che non fruisca
di redditi diversi e ulteriori rispetto all'indennità che gli
sarebbe corrisposta quale giudice di pace;
che, ad avviso del rimettente, l'inadeguatezza del compenso
costituisce un impedimento di fatto all'esercizio della funzione
giurisdizionale da parte di quei soggetti che non fruiscono di
redditi aggiuntivi, in violazione del principio di eguaglianza, in
quanto si creerebbero due categorie: quella degli abbienti, che
possono concorrere alla funzione giurisdizionale, e quella dei non
abbienti, che sono estromessi da tale funzione, non essendo
percettori di altri redditi e non potendo svolgere altra attività
lavorativa per il gravoso e costante impegno che richiede l'ufficio
di giudice di pace;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto una medesima
questione, possono essere riuniti per essere decisi con un unico
provvedimento:
che nei giudizi a quibus, come risulta dalle ordinanze di
rimessione, le parti chiedono il pagamento dell'indennità di
funzione giudiziaria, prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27;
che il pretore rimettente solleva invece questione di
legittimità costituzionale afferente alla inadeguatezza del compenso
stabilito a favore dei giudici di pace dall'art. 11 della legge n.
374 del 1991;
che la questione, nei termini in cui è posta, è manifestamente
inammissibile, in quanto la denunciata inadeguatezza del compenso
stabilito dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991 - che le parti,
per quanto risulta dall'ordinanza, nemmeno prospettano - è del tutto
priva di rilevanza ai fini della decisione sulle domande attrici,
relative all'accertamento della sussistenza del diritto dei giudici
di pace ad ottenere l'indennità attribuita ai magistrati ordinari.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevate,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Fermo
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte