Ordinanza n. 226/1982
Altra decisione · depositata il 16/12/1982 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 636Codice penale
- art. 635Codice penale
- art. 96legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, comma
terzo, 2 parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con ordinanza emessa il 9
febbraio 1978 dal Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico
di Cristoferi Lino, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6
settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 9 febbraio 1978, il Pretore di Anagni, nel
procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, imputato del reato di
cui all'art. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 636, terzo comma, seconda parte, cod. pen. in
rapporto all'art. 3 Cost.;
che, ad avviso del Pretore, l'esame comparativo della norma
impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce
una disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi
introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il
fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente,
rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e perciò
rispondendo soltanto - secondo il primo giudice - dell'ipotesi di cui
all'art. 635 cod. pen.: che comporta pena più mite e procedibilità a
querela anziché d'ufficio;
che, però, è frattanto sopravvenuta la L.24 novembre 1981, n. 689
recante modifiche al sistema penale, che all'art. 96 ha appunto sancito
la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto
di cui all'art. 636 cod. pen.;
che conseguentemente il giudice a quo dovrà procedere a nuovo
esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova
normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Anagni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte