Ordinanza n. 226/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 39legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato
il 4 maggio 1984, depositato in Cancelleria il 23 maggio successivo
ed iscritto al n. 16 del Registro 1984, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito dell'atto n. 2413/2960 del 7 marzo 1984 della
Commissione di controllo sulla amministrazione regionale, con il
quale è stata annullata la deliberazione n. 36782 del 29 febbraio
1984 della Giunta regionale della Lombardia, concernente lo
scioglimento del Comitato amministrativo (già trasformato in
Collegio commissariale) del Consorzio Provinciale Antitubercolare di
Milano e la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria
gestione dell'ente;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Lombardia ha proposto conflitto di
attribuzione contro l'annullamento, da parte della Commissione di
controllo sull'amministrazione regionale, di una delibera della
Giunta concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo (già
trasformato in collegio commissariale) del Consorzio provinciale
antitubercolare di Milano e la nomina del commissario per la
provvisoria gestione dell'ente;
che la ricorrente assume che la Commissione di controllo
sull'amministrazione regionale ha annullato la delibera sopra
indicata sulla base della considerazione che i consorzi di enti
locali territoriali (come il Consorzio provinciale antitubercolare di
Milano), anche se operanti in materie di competenza regionale, sono
riservati allo Stato;
che, così facendo, l'organo di controllo non avrebbe
considerato che l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 10
prevede che i collegi commissariali degli enti in liquidazione (come
il C.P.A.) siano sciolti nel caso in cui venga a mancare la
maggioranza dei membri loro assegnati;
che tale norma impedirebbe di dare rilevanza al solo profilo
strutturale dell'ente (consorzio fra enti locali territoriali)
dovendosi invece considerare che si tratta di un ente la cui
sopravvivenza giuridica è esclusa dalla riforma sanitaria e dalle
leggi regionali attuative di questa (art. 61 e 66 della legge n. 833
del 1978 e LL.RR. 5 aprile 1980 nn. 35 e 36);
che, nel caso di specie, la delibera annullata non sarebbe tanto
espressione della funzione di controllo sugli organi di un consorzio
fra enti locali territoriali, quanto piuttosto una tappa
nell'avanzamento di un processo transitorio finalizzato al
trasferimento alle USL di tutte le funzioni, beni e personale degli
enti operanti in materia di assistenza sanitaria;
che pertanto la riserva di competenza statale per i controlli
sugli organi degli enti locali territoriali (e relativi consorzi)
riguarderebbe soltanto gli enti destinati a sopravvivere e non invece
quelli, come il C.A.P., per i quali la riforma sanitaria prevede
l'estinzione;
Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, con il
ricorso in esame la Regione lamenta sostanzialmente la violazione
dell'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1980 n. 10, secondo il quale "i
collegi commissariali degli enti in liquidazione vengono sciolti nel
caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro
assegnati", senza che siano indicate le disposizioni della
Costituzione o di leggi costituzionali che si assumono violate o
direttamente o per violazione di norme interposte (art. 39, ultimo
comma, L. 11 marzo 1953, n. 87);
che tale omissione non concerne soltanto le conclusioni bensì
tutto il ricorso;
che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla Regione Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte