Ordinanza n. 226/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico
di Lauricella Giovanni, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima che venisse aperto un
dibattimento con rito direttissimo, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in
cui non prevede per il Giudice la possibilità di sindacare il
mancato consenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato,
formulata dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena
prevista dall'art. 442" dello stesso codice;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452,
secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in
cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla
richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla
richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte