Ordinanza n. 226/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio
fallimentare proposto ad istanza della Intendenza di Finanza di
Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in
liquidazione, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio
fallimentare proposto a istanza della Intendenza di Finanza di
Alessandria ed altra nei confronti della s.r.l. Ecosystem in
liquidazione, con ordinanza del 23 ottobre 1991 (R.O. n. 25 del 1992)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97,
terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui
non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo in via
provvisoria di opporsi al fallimento, dimostrando la inesistenza del
debito di imposta;
che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24
della Costituzione per la irrazionale equiparazione tra debitore di
imposta accertato in via definitiva e debitore di imposta accertato
in via provvisoria e per l'impossibilità di quest'ultimo di ottenere
anche in sede fallimentare la verifica della legittimità della
pretesa dall'amministrazione finanziaria;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la norma impugnata è stata espunta
dall'ordinamento perché dichiarata costituzionalmente illegittima
(sent. n. 89 del 1992);
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte