Ordinanza n. 226/1995
Altra decisione · depositata il 02/06/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 6legge 223/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato sollevato da Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik
Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in
materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali,
ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3,4,10 e 13
del 1995, e fissati in data 11 giugno 1995 con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1995, nei confronti del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria e del Governo della Repubblica, sorto a
seguito del provvedimento del Garante del 12 aprile 1995, recante
"Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e
sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui
votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995"; del
provvedimento del Garante del 13 maggio 1995, recante "Integrazioni e
modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne
referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione"; del
provvedimento del Garante del 22 maggio 1995, recante
"Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e
sulla radiotelevisione", e del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182,
recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie";
conflitto sollevato con ricorso depositato il 31 maggio 1995 ed
iscritto al n. 56 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 2 giugno 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 31 maggio
1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, quali
promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie
disposizioni previste in materia di commercio, di elezioni comunali e
di contributi sindacali, dichiarati ammissibili dalla Corte
costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, hanno
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria e del Governo, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, esponendo che i provvedimenti del Garante
del 12 aprile 1995, recante "Regolamento per la disciplina della
comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai
referendum abrogativi per la cui votazione è fissata la data del
giorno 11 giugno 1995", del 13 maggio 1995, recante "Integrazioni e
modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne
referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione" e del 22 maggio
1995, recante "Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla
stampa e sulla radiotelevisione", nonché il decreto-legge 19 maggio
1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie", risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale
spettanti al comitato promotore dei suddetti referendum, in
violazione degli artt. 21, 48, 75 e 77 della Costituzione;
che i ricorrenti richiamano le decisioni della Corte che hanno
riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del
referendum, e chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata
l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa
sospensiva, i richiamati provvedimenti del Garante e il decreto-legge
n. 182 del 1995.
Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11
marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a decidere
preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza
contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui
soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi richiamati nel comma 1 del
medesimo articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore
corso del giudizio, istanze ed eccezioni anche su questo punto;
che, in riferimento all'esistenza dei presupposti soggettivi,
questa Corte ha ripetutamente affermato (v. ordinanze n. 17 del 1978,
nn. 1 e 2 del 1979 e, da ultimo, ordinanza n. 118 del 1995) che al
comitato dei promotori del referendum abrogativo va riconosciuta la
legittimazione attiva a sollevare conflitto di attribuzione, dal
momento che la frazione del corpo elettorale costituita dai firmatari
della richiesta di referendum abrogativo, identificata dall'art. 75
della Costituzione, è assimilabile ad un potere dello Stato in
virtù delle funzioni ad essa attribuite, e che in questa sede la
competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della richiesta
referendaria spetta ai promotori e presentatori della richiesta
medesima;
che il ricorso viene proposto nei confronti del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, in relazione all'approvazione dei
provvedimenti del 12 aprile, 13 maggio e 22 maggio del 1995, e del
Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in
relazione all'adozione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182;
che le attribuzioni del Garante, disciplinate dalla legge
ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni), non assumono uno specifico rilievo
costituzionale né sono tali da giustificare - nonostante la
particolare posizione di indipendenza riservata all'organo
nell'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza
a dichiarare in via definitiva la volontà di uno dei poteri dello
Stato;
che pertanto, non sussistendo i richiesti requisiti soggettivi,
il conflitto nei confronti del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria va dichiarato inammissibile;
che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso,
nella parte in cui solleva il conflitto nei confronti del Governo in
relazione all'adozione del decreto-legge n. 182 del 1995, deduce
l'invasione e la lesione di attribuzioni di rilievo costituzionale,
spettanti ai promotori del referendum abrogativo nello svolgimento
della campagna referendaria ai sensi degli artt. 21, 48, 75 e 77
della Costituzione, e che, pertanto, per questa parte, il ricorso,
nella attuale fase delibativa, va dichiarato ammissibile, salva e
impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo
all'ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio, dichiara ammissibile, ai sensi
dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per
conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della
Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, dai
promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di
elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze
di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995;
Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e
presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi
ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte