Ordinanza n. 227/1976
Altra decisione · depositata il 18/11/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 477/1973
- art. 11legge 477/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 11, e 16
della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione
di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre
1975 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - nel procedimento
per l'ammissione al visto ed alla registrazione del d.P.R. 30 giugno
1975, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il vice Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1975 la Corte dei conti -
Sezione di controllo - nel corso del procedimento per l'ammissione al
visto e alla registrazione del d.P.R. 30 giugno 1975, relativo al
riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
11, e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante "Delega al Governo
per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato", per contrasto con
l'art. 81, terzo e quarto comma o, alternativamente, con l'art. 76,
della Costituzione.
Considerato che, in pendenza di tale giudizio, è stato emanato il
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, recante "Riordinamento dei ruoli
del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato", riproducente
integralmente, salvo che per la disposizione riguardante la copertura
finanziaria (art. 22), il testo del d.P.R. 30 giugno 1975, sopra
menzionato;
che tale decreto-legge è stato ammesso al visto e conseguente
registrazione dalla Corte dei conti con deliberazione del 13 febbraio
1976, e convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
che, pertanto, si rende necessaria una nuova valutazione della
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione di
controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte