Ordinanza n. 227/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 639/1972
- art. 28d.P.R. 639/1972
- art. 51d.P.R. 639/1972
usata come parametro
citata
- art. 53d.P.R. 639/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo,
secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni"), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976 dal
Pretore di Venezia, iscritta al n. 1274 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Finzi Augusto nei
confronti del Comune di Venezia per l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato condannato al
pagamento della somma di L. 10.000 per violazione degli artt. 9 e 10
del regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni,
il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1976, ha
sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma,
Cost., degli artt, 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 nella parte in cui subordinano ad una
autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme
di pubblicità ideologica effettuata mediante affissione di
manifesti, senza fine di lucro e a cura diretta degli interessati, in
spazi di propria pertinenza;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga
dichiarata manifestamente infondata sulla base dei principi affermati
da questa Corte con sentenza n. 89 del 1979;
Considerato che il giudice a quo sospetta di illegittimità
costituzionale gli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 53
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in quanto sottopongono ad
autorizzazione da parte del sindaco e al pagamento di una imposta
anche le affissioni che vengano effettuate a cura dell'interessato in
spazi di sua pertinenza;
che dalla ordinanza di rimessione si deduce, peraltro, che
l'affissione, cui l'ingiunzione opposta nel giudizio a quo si
riferisce, attiene alla violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento
comunale per le pubbliche affissioni, e cioè alla affissione di
manifesti in spazi non di pertinenza del privato;
che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata
proposta, appare priva di rilevanza, in quanto l'eventuale
accoglimento della stessa nessun concreto effetto potrebbe spiegare
sul giudizio a quo, nel quale si controverte, non già sulla
violazione delle norme del regolamento comunale concernenti la
richiesta di autorizzazione per l'affissione diretta in spazi
privati, ma sulla violazione delle norme regolamentari concernenti
l'affissione di manifesti, a cura del privato, al di fuori degli
spazi all'uopo predisposti dal Comune o di sua pertinenza;
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e
quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte
in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di
una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a
cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza
fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte