Ordinanza n. 227/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82-bislegge 685/1975
- art. 24legge 162/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 91legge 162/1990
citata
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 47-bisOrdinamento penitenziario
- art. 11legge 663/1986
- art. 4-terlegge 144/1985
- art. 12legge 663/1986
- art. 82-bislegge 162/1990
- art. 71legge 685/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82- bis della
legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), introdotto dall'art. 24 della legge 26
giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa
il 9 ottobre 1990 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di Carminati Giuseppe,
iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a
decidere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale
avanzata da Carminati Giuseppe, condannato in forza di sei sentenze
passate in giudicato pronunciate tra il 1984 e il 1987 per i reati di
furto e spaccio di sostanze stupefacenti, previa unificazione delle
predette condanne, alla pena complessiva di quattro anni e tre mesi
di reclusione, ha, con ordinanza del 9 ottobre 1990, sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 82- bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
inserito dall'art. 24 della legge 26 giugno 1990, n. 162 (e divenuto
poi art. 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), "nella parte in cui sottrae alla
nuova disciplina i condannati definitivi per reati analoghi, commessi
in precedenza all'11 luglio 1990";
che a tale conclusione il giudice a quo perviene dopo aver
premesso: che la misura della pena residua non consente al Carminati
di usufruire del beneficio dell'affidamento in prova al servizio
sociale, ai sensi del "combinato disposto degli artt. 47 e 47- bis"
della legge 26 luglio 1975, n. 354 - l'uno sostituito, per ultimo,
dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'altro inserito
dall'art. 4- ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito
nella legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito ad opera
dell'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 - in quanto la pena
ancora da espiare supera i tre anni di reclusione; che, peraltro,
essendosi assoggettato ad "un programma individualizzato, terapeutico
e socio-riabilitativo idoneo", il Carminati potrebbe non essere
ristretto in carcere solo "ricorrendo al nuovo istituto della
sospensione condizionale della condanna di cui all'art. 82- bis della
Legge 26 giugno 1990, n. 162, in vigore dall'11 luglio 1990", un
istituto a lui applicabile (previa deduzione di dieci mesi e 13
giorni di reclusione in quanto "già espiati in stato di custodia
cautelare", con conseguente determinazione della "pena residua da
espiare" in tre anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione)
perché il limite di pena per accedere ad esso è di tre anni,
elevati a quattro per i reati previsti dall'art. 71, quinto comma -
norma riferibile al caso di specie dovendo i fatti addebitati al
Carminati considerarsi di lieve entità - quando le pene detentive
comminate, pure se congiunte a pena pecuniaria, non superano i
quattro anni; che, inoltre, l'art. 71, quinto comma, della legge n.
685 del 1975, introdotto dall'art. 14 della legge n. 192 del 1990,
posto a confronto con l'art. 72 della legge n. 685 del 1975, per la
cui previsione il Carminati è stato condannato alla pena di un anno
e quattro mesi di reclusione, commina una pena meno severa; che
"l'attuale legge è, pertanto più favorevole al condannato e
dovrebbe essere applicata anche se il reato de quo è stato commesso
sotto l'imperio della vecchia legge"; che, però, il "Procuratore
Generale si è opposto ad una soluzione del genere, affermando che
l'art. 2, 3° comma del C.P.P." (recte, del codice penale) "vieta di
applicare in questa sede la norma più favorevole al condannato,
volta che sussiste una sentenza passata in giudicato", considerato
"che manca - in ogni caso - nella legge 162/90 una norma transitoria
che consenta di applicare l'istituto di cui all'art. 82- bis alle
condanne ormai irrevocabili, emesse con riferimento all'art. 72 della
legge 685/75";
che, tutto ciò premesso, il giudice a quo ha espresso l'avviso,
ove "la tesi suddetta fosse fondata, di investire la Corte
costituzionale della questione, nuova ed interessante, della
legittimità costituzionale di una norma (l'art. 82- bis) che non
potrebbe che essere applicata alle future condanne fondate sul reato
di cui all'art. 71, 5° comma, della nuova legge", in vigore dall'11
luglio 1990, "e della legittimità, in ogni caso, di una
interpretazione che impedisce ogni intervento correttivo di
sorveglianza nei confronti delle pene in esecuzione o da eseguire per
i reati commessi" prima di tale data;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
considerato che il giudice a quo, dopo aver esternato la sua
convinzione quanto all'operatività nel caso di specie sia dell'art.
71, quinto comma, sia dell'art. 82- bis della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, nel testo risultante dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, ha
omesso di fare concreta applicazione del combinato disposto di tali
prescrizioni perché il procuratore generale si era opposto ad una
simile soluzione ed ha sollevato questione di legittimità
costituzionale solo "nell'ipotesi che la tesi suddetta fosse
fondata";
che, di conseguenza, omettendo di pervenire ad una scelta tra le
due contrapposte linee interpretative, l'ordinanza di rimessione si
limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo la cui soluzione
è demandata esclusivamente al giudice a quo, al quale spetta di
interpretare la norma denunciata (v. ordinanze n. 77 del 1990, n. 507
del 1989; sentenza n. 225 del 1983);
e che tutto ciò rende superfluo l'esame dell'ulteriore profilo,
dato invece per pacifico dal Tribunale rimettente, relativo alla
computabilità del periodo trascorso in stato di custodia cautelare
ai fini della determinazione del limite di pena che renderebbe
applicabile il nuovo istituto della sospensione dell'esecuzione della
pena detentiva, introdotto, per determinate categorie di condannati,
dall'art. 24 della legge 26 giugno 1990, n. 162;
e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 82- bis della legge 22 dicembre
1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), introdotto dall'art. 24 della legge 26 giugno
1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con
ordinanza del 9 ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte