Ordinanza n. 227/1992
Altra decisione · depositata il 25/05/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37legge 680/1938
citata
- art. 3Costituzione
- art. 17legge 274/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti
- Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco,
iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale,
adita su ricorso proposto da Fasano Rocco diretto ad ottenere la
pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne, ma studente
universitario, di un dipendente di un ente locale, con ordinanza del
3 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 16 gennaio 1992 (R.O. n. 26
del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella
parte in cui esclude il diritto alla detta pensione per gli orfani
maggiorenni anche nel caso in cui frequentino un corso universitario,
per tutta la sua durata e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di
età;
che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3
della Costituzione per la discriminazione che si verifica rispetto
alle stesse categorie degli orfani dei dipendenti dello Stato;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la restituzione degli atti a seguito dell'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, che all'art. 17 ha
disciplinato ex novo la materia;
Considerato che effettivamente l'art. 17 della legge n. 274 del
1991 ha dettato una nuova regolamentazione della materia di cui
trattasi;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente
perché riesamini la rilevanza della sollevata questione di
legittimità costituzionale alla stregua della nuova legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte