Ordinanza n. 228/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 18 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Cremona sul ricorso di Mariani Gabriele iscritta al n. 147 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 144 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1980 (R. O. n.
147/81) la Commissione tributaria di secondo grado di Cremona ha
sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella
parte in cui prevede che l'incremento di valore imponibile ai fini
dell'INVIM sia determinato con riguardo al valore venale del bene
anziché al corrispettivo effettivamente versato, quand'anche questo
ultimo sia inferiore al valore di mercato;
considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 72 del 1982 e che
in ordinanza non vengono addotti motivi diversi o ulteriori rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Cremona con ordinanza in
data 18 dicembre 1980 (R.O. n. 147/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte