Ordinanza n. 228/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 1legge 190/1958
- art. 2legge 190/1958
- art. 44r.d.l. 2033/1925
- art. 45r.d.l. 2033/1925
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.76, primo comma,
del d.P.R. 12 febbraio 1965, n.162 (Norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in
relazione agli artt.1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.190
(Modifiche agli artt. 44 e 45 del regio decreto legge 15 ottobre
1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), promosso
con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Giudice Istruttore presso
il Tribunale di Casale Monferrato, iscritta al n. 821 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il G.I. di Casale Monferrato con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in
relazione agli artt.1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190,
interpretati nel senso che la revisione d'analisi (o seconda
analisi), una volta richiesta dall'imputato di un reato di
sofisticazioni alimentari, si configura come "condizione di
procedibilità o proseguibilità" dell'azione penale;
che ciò è affermato nell'assunto che tale sistema normativo
violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in attesa dei
risultati della revisione d'analisi - che, per essere
legislativamente affidata a determinati (e pochi) centri di studio,
vengono dati "dopo anni o lustri" - crea una situazione di
disparità, non ragionevolmente giustificata, fra gli imputati di
reati di sofisticazione alimentare, per i quali sia prevista la
revisione stessa, e gli imputati di altri reati, anche in
procedimenti che richiedano analisi delicatissime, le quali invece
possono essere liberamente demandate dal giudice al perito ai sensi
degli artt. 314 ss. c.p.p.;
Considerato che per orientamento costante della Corte di
Cassazione la revisione di analisi prevista dalle norme denunciate
non è condizione di procedibilità e che il giudice in luogo di
questa ben può disporre perizia; che inconferente è il richiamo
contenuto nell'ordinanza ad una sentenza della Corte d'Appello di
Torino, nella quale si decise essere nullo un dibattimento celebrato
dal Tribunale a seguito di richiesta di revisione d'analisi e senza
disporre perizia tecnica (fattispecie questa che viola la normativa
in esame anche correttamente interpretata);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio
1965, n.162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio
1958, n. 190, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal G.I. di Casale
Monferrato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte