Ordinanza n. 229/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili), modificato dall'art. 15 della legge 12 gennaio
1980, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dalla
Commissione Tribunaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto
dalla Spa Bustese Industrie Riunite, iscritta al n. 836 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 122 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia,
con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (R.O. 836/1981) ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt.
6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in
cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base
imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione
monetaria;
Considerato che la questione, sollevata in una fattispecie di
accertamento dell'incremento di valore per decorso di un decennio, è
stata dichiarata non fondata, oltre che con sentenza n. 126 del 1979
per quanto concerne l'omessa previsione di un meccanismo idoneo a
depurare la base imponibile dell'incremento dovuto alla svalutazione,
anche con sentenza n. 239 del 1983 con specifico riguardo all'INVIM
decennale;
che, in particolare, il riferimento, contenuto in ordinanza,
all'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1
della legge n. 2 del 1980, per quanto concerne il "regime delle
detrazioni annue", non costituisce una censura autonoma rivolta al
nuovo meccanismo introdotto dalla citata disposizione in seguito alla
sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, essendosi il giudice a quo
limitato ad affermare che neppure con la citata disposizione "è stato
approntato dal legislatore un meccanismo adeguato per l'eliminazione
degli effetti conseguenti alla svalutazione monetaria", talché
continuerebbe a permanere una situazione analoga a quella preesistente;
che in ordinanza non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori
rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Nonne integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt.
6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in
cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base
imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione
monetaria, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data
16 luglio 1981 R.O. 836/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte