Ordinanza n. 229/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 582Codice penale
- art. 260Codice penale
- art. 91legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e
260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse
il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello -
Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale
militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del
registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al
n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima
serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale
militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica
apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si
è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al
reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale
e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a
querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni,
mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la
malattia non supera i dieci giorni;
Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo
esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di
procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo
istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre
insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260
C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte