Ordinanza n. 229/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 143/1949
usata come parametro
citata
- art. 1224Codice civile
- art. 1284Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con
l'ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Tribunale di Sassari nel
procedimento civile vertente tra Quartu Rolando e l'Unità sanitaria
locale n. 2 - Alghero, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il pagamento di
prestazioni professionali promosso da Rolando Quartu, ingegnere, nei
confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Alghero il Tribunale
di Sassari, con ordinanza del 5 maggio 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143
(Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti) nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non
pagate a saldo della specifica entro il termine di sessanta giorni
dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista
gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito
dalla Banca d'Italia;
che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato preliminarmente che la censura di incostituzionalità
nel caso in esame è diretta, non alla estensione di una disciplina
più favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor
favore, quanto piuttosto al fine, meramente caducatorio, di
dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, con
conseguente espansione della sfera di applicazione di una disciplina
di minor favore, che si assume quale regola della generalità delle
ipotesi;
che in particolare, ad avviso dell'autorità remittente, la
norma denunciata riconoscerebbe ad ingegneri ed architetti un
privilegio ingiustificato, sia nei confronti di ogni altro
professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia
nei confronti della generalità dei creditori di somme di danaro, i
quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi degli
interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c.,
devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno,
onere da cui la disposizione in argomento solleva le categorie
indicate;
che questa Corte, con sentenza n. 43 del 1989, ha dichiarato non
fondata la questione osservando: quanto al primo profilo, che per
aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del
principio di eguaglianza, è necessario che il tertium comparationis
risponda ad una regola generale, ingiustificatamente derogata dalla
norma denunciata, mentre al contrario il nostro ordinamento non
riserva un trattamento uniforme ai crediti professionali ed anzi
prevede per alcune categorie un trattamento analogo a quello
censurato; quanto al secondo profilo, che, nel confronto tra un
credito professionale e la generalità dei crediti pecuniari,
l'ordinamento sotto diversi aspetti attribuisce rilevanza alla natura
ed alla causa del credito, sicché la lamentata difformità di
disciplina risponde a reali differenze delle situazioni comparate;
che il particolare profilo relativo al favore consistente nella
esenzione dalla prova del maggior danno ai sensi ed agli effetti
delle disposizioni del codice civile sopra richiamate, non riveste il
carattere di autonoma censura, risolvendosi in quella che attiene al
trattamento fatto dalla legge impugnata, quanto alla determinazione
degli interessi moratori, ai creditori ingegneri ed architetti
rispetto agli altri creditori (e ciò a prescindere dal dubbio che
possa ritenersi trattamento più favorevole quello per cui
l'esenzione suddetta è bilanciata dall'impossibilità di provare un
danno maggiore di quello legalmente liquidato con la previsione di un
tasso di interesse maggiore di quello di cui all'art. 1284 c.c.);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949,
n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte