Ordinanza n. 229/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 1035/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per
l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la
revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio
1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Colombo Nerina e il Comune di Milano iscritta al n. 422 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto il ricorso
di Colombo Nerina, quale assegnataria di un alloggio di edilizia
pubblica, avverso il decreto di "decadenza" dall'assegnazione -
emanato dal Comune di Milano in seguito all'accertamento che
l'assegnataria non abitava stabilmente e si era allontanata senza
previa autorizzazione - il Pretore di Milano, con ordinanza del 20
luglio 1993 (r.o. n. 422 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 16 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché
per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui impone
all'assegnatario la preventiva richiesta di autorizzazione ove debba
allontanarsi per un periodo superiore a tre mesi;
che il giudice a quo ha premesso che l'assegnataria
dell'alloggio non aveva chiesto l'autorizzazione, ma aveva
comunicato, su richiesta dell'istituto concedente nell'ambito del
procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio, le ragioni di
salute giustificative dell'assenza dall'abitazione;
che, secondo la prospettazione del giudice remittente, la
necessità - a pena di "decadenza" dall'assegnazione - di una
autorizzazione preventiva contrasterebbe con gli artt. 16 e 32 della
Costituzione, in quanto il diritto costituzionalmente garantito al
movimento e le esigenze personali di estrema urgenza e necessità,
quali quelle riconducibili alla salute, troverebbero ostacolo
nell'attesa di un'autorizzazione difficilmente ottenibile in tempi
brevi;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile e, subordinatamente, infondata;
Considerato che la disposizione di legge impugnata condiziona il
godimento di un bene pubblico da parte del cittadino alla circostanza
che egli usi effettivamente il bene stesso, allo scopo di garantire
la destinazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica alla
funzione cui la costruzione dello stesso è finalizzata;
che le esigenze di movimento ed altre esigenze di estrema
urgenza e necessità, come quelle riconducibili alla salute, possono
essere tempestivamente prospettate dall'assegnatario, essendo
rilevante ai fini della revoca l'abbandono dell'alloggio per oltre
tre mesi senza la richiesta di autorizzazione;
che la norma impugnata non può in alcun modo interferire con il
diritto di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla
salute, non limitando gli spostamenti dell'assegnatario, ma traendo
solamente le conseguenze dalla cessazione della relazione
continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché
per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento
agli artt. 16 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte