Ordinanza n. 229/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10
dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Cagliari sul ricorso proposto da Gian Paolo Porcu contro l'Ufficio
delle imposte dirette di Cagliari, iscritta al n. 944 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), "nei limiti in cui manchi la
previsione temporale per i rimborsi dei crediti IRPEF per i quali non
si proceda con programmi automatizzati";
che il rimettente - premesso che l'art. 38-bis del d.P.R. n. 633
del 1972, prevede tempi e termini per il rimborso di quanto versato
in eccedenza per IVA, e che, a sua volta, l'art. 36-bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 prevede, solo per le procedure automatizzate, che gli
uffici delle imposte procedano, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, alla
liquidazione delle imposte dovute nonché ad effettuare i rimborsi -
lamenta che l'art. 42-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 contempli "per
le procedure non automatizzate" adempimenti per i quali non sono
previsti tempi e termini, trascurando che "il vigente sistema
giuridico deve attuare la par condicio dei contribuenti che debbono
godere di uguale tutela costituzionale".
Considerato che, secondo quanto si evince dall'ordinanza di
rimessione, la controversia innanzi al giudice a quo concerne una
domanda di rimborso di crediti scaturenti da dichiarazione dei
redditi controllata dall'ufficio con la procedura non automatizzata;
che il rimettente, senza chiarire di quale fattispecie di
rimborso si tratta, fra quelle disciplinate negli artt. da 37 a 41
del d.P.R. n. 602 del 1973, denuncia la disposizione dell'art.
42-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la quale
in realtà concerne l'esecuzione dei rimborsi d'ufficio tramite
procedura automatizzata, senza oltretutto indicare espressamente
alcun parametro costituzionale;
che, pertanto, la questione viene sollevata in termini perplessi
se non contraddittori, non risultando dalla ordinanza i necessari
requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca
valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta
infondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte