Ordinanza n. 229/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 572Codice penale
- art. 28Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1996 dal pretore di Melfi, sezione distaccata di Rionero in
Vulture, nel procedimento penale a carico di Placido Michele,
iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Placido
Michele, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 572 del
codice penale davanti al pretore di Melfi, sezione distaccata di
Rionero in Vulture, con decreto di citazione del pubblico ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale di Melfi, in data
4 maggio 1992, il pretore dichiarava la propria incompetenza per
materia, con sentenza del 24 febbraio 1994, e in ossequio alla
sentenza di questa Corte, n. 76 del 1993, ordinava la trasmissione
degli atti allo stesso pubblico ministero, rilevando la competenza
del tribunale di quella città;
che il pubblico ministero, con decreto di citazione del 9 giugno
1994, rinviava nuovamente a giudizio il Placido davanti al pretore di
Melfi, sezione distaccata di Rionero in Vulture, in ordine al
medesimo reato;
che il difensore dell'imputato sollevava eccezione di
illegittimità costituzionale, e il pretore promuoveva giudizio
incidentale relativo all'art. 23, comma 1, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, non è possibile, nel caso in
esame, sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di
cassazione, dal momento che esso non riguarda due giudici, come
stabilisce l'art. 28 del codice di procedura penale, bensì un
giudice e una parte (il pubblico ministero) che ha reiterato l'azione
penale in modo difforme da quanto indicato dal giudice nella
sentenza;
che, in tale ipotesi, non potrebbe dichiararsi la nullità del
decreto di citazione, ai sensi dell'art. 178, lettera b), del codice
di procedura penale, avendo il pubblico ministero legittimamente
esercitato i propri poteri, in quanto libero di riproporre l'azione
penale o di presentare richiesta di archiviazione;
che la Corte costituzionale ha sì modificato la disposizione con
la sentenza n. 76 del 1993 senza però stabilire alcun obbligo per il
pubblico ministero di esercitare l'azione penale dinanzi al giudice
in precedenza indicato come competente;
che simili situazioni si verificherebbero con maggior frequenza
nelle sedi di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente
della Repubblica n. 449 del 1988, vale a dire in quegli uffici ove la
procura della Repubblica svolge funzioni presso il tribunale e la
pretura;
che la mancanza di un obbligo per il pubblico ministero di
promuovere l'azione penale davanti all'ufficio indicato nella
sentenza dichiarativa dell'incompetenza violerebbe gli artt. 25 e 112
della Costituzione, perché il titolare dell'accusa sarebbe libero di
scegliersi il giudice, disattendendo la statuizione giudiziale
relativa alla competenza, con l'effetto di paralizzare l'azione
penale, data l'impossibilità per il giudice di procedere nel
giudizio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del
1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23,
comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone
che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la
propria incompetenza per materia ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente, anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo;
che il diritto vivente, quale si ricava dalla costante
giurisprudenza della Corte di cassazione, è nel senso che il
pubblico ministero non può non prendere atto della decisione del
giudice in ordine alla competenza e adeguarvisi;
che le situazioni di abuso del processo, qual è quella da cui
trae origine la questione in esame, quando restano confinate
all'interno delle situazioni patologiche che generano la paralisi
processuale, non sono suscettibili di apprezzamento in sede di
giudizio di costituzionalità (v. ordinanze nn. 255 del 1995, 182 del
1992 e 253 del 1991), ma - per essere prive di sanzioni interne al
processo - danno luogo a problemi risolubili soltanto nell'ambito
delle leggi di ordinamento giudiziario;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione, dal
pretore di Melfi, sezione distaccata di Rionero in Vulture, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte