Ordinanza n. 229/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 323Codice penale
- art. 2legge 234/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice
di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 25 febbraio
1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Calabria nei procedimenti penali a carico di C.D. ed altri e
di C.G., iscritte ai nn. 381 e 385 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28,
prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di eguale tenore il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura
penale, nella parte in cui impone al giudice per le indagini
preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di
decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio;
che il rimettente premette di essere stato investito della
richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura
interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
nei confronti di alcuni pubblici ufficiali sottoposti ad indagini per
il reato di cui all'art. 323 cod. pen., e che, a norma dell'art. 289,
comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 16
luglio 1997, n. 234, il giudice prima di decidere sulla richiesta
deve procedere all'interrogatorio dell'indagato;
che ad avviso del giudice a quo tale disciplina si pone in
contrasto con i sopra menzionati parametri costituzionali e, in
particolare:
con l'art. 3 Cost., in quanto, essendo il previo
interrogatorio previsto solo in relazione alla misura della
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, e non
per le altre misure interdittive (sospensione dall'esercizio della
potestà dei genitori e divieto temporaneo di esercitare determinate
attività professionali o imprenditoriali) e, più in generale, per
le misure coercitive, si determina una irragionevole disparità di
trattamento tra situazioni analoghe, ed inoltre perché,
consentendosi all'indagato di conoscere in anticipo le determinazioni
del pubblico ministero, viene introdotta una irragionevole parità
tra accusa e difesa nella fase che attiene all'esercizio dell'azione
cautelare, con conseguente lesione degli interessi della prevenzione
speciale e della salvaguardia della collettività, affidati nel
sistema all'iniziativa cautelare del pubblico ministero;
con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'anticipazione del
contraddittorio prima dell'emissione della misura solo nei confronti
di determinati soggetti viola il principio di eguaglianza e il
diritto di difesa nei confronti di tutti gli altri indagati passibili
di una misura cautelare personale e, paradossalmente, proprio in
danno dei destinatari di misure che incidono sulla libertà
personale;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che con due distinti atti di intervento ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata, rilevando in
particolare, con riferimento all'ordinanza r.o. n. 381 del 1999, che
la diversità dello status del privato cittadino e del pubblico
ufficiale e l'interesse pubblico sul quale è potenzialmente
destinata ad incidere l'interdizione del pubblico ufficiale
giustificano la disciplina differenziata;
che nell'atto di intervento relativo all'ordinanza r.o.
n. 385 del 1999 l'Avvocatura ha inoltre sottolineato che la
denunciata disparità di trattamento potrebbe assumere rilevanza solo
in una situazione processuale nella quale non risultino applicabili
le maggiori garanzie previste dall'art. 289, comma 2, cod. proc.
pen. in tema di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identica
questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi di costituzionalità;
che il rimettente, constatato che il "privilegio"
dell'interrogatorio prima dell'emissione della misura cautelare,
previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato
dalla legge n. 234 del 1997, è riconosciuto solo in relazione ad una
specifica misura interdittiva - la sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio - e solo in favore di una determinata
categoria di soggetti - i pubblici ufficiali e gli incaricati di un
pubblico servizio -, rileva che tale disciplina differenziata
determina una ingiustificata disparità di trattamento ed una
conseguente violazione del diritto di difesa in danno dei soggetti
nei cui confronti l'emissione di misure cautelari non è preceduta
dall'interrogatorio, ma in sostanza lamenta che la nuova disciplina
abbia introdotto un irragionevole momento di contraddittorio
preventivo tra il giudice e la persona sottoposta alle indagini, "non
armonizzabile" con l'intero sistema delle misure cautelari;
che la disciplina sottoposta a censura, in quanto amplia la
sfera delle garanzie dei soggetti in favore dei quali è destinata ad
operare, con particolare riferimento al diritto di difesa, non si
pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali;
che - come si ricava anche dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui, in relazione alla misura interdittiva in
esame, l'obbligo del previo interrogatorio opera per qualsiasi reato
per cui si proceda nei confronti del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio - la ratio della disposizione
censurata sembra essere rinvenibile nell'esigenza di verificare
anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal
servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla
continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico;
che la disciplina volta ad attuare tale esigenza rientra nel
novero delle scelte discrezionali del legislatore, non sindacabili in
sede di scrutinio di legittimità costituzionale, ove esercitate in
modo non irragionevole;
che, nei termini in cui è posta, la questione di
legittimità costituzionale va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Reggio Calabria, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte