Ordinanza n. 23/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 136/1956
- art. 28legge 136/1956
usata come parametro
citata
- art. 45legge 136/1956
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del T.U.
5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'art. 28 della legge 23 marzo
1956, n. 136, promosso con ordinanza 17 agosto 1956 del Consiglio
comunale di Venosa, emessa in sede di reclamo per illegittimità delle
operazioni elettorali su ricorso di Cervellino Teodoro e di Viglione
Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277
del 9 novembre 1957 ed iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che, con ricorso proposto il 24 giugno 1956, gli elettori
Cervellino Teodoro e Viglione Pasquale chiedevano che fosse dichiarata
dal Consiglio comunale di Venosa (Potenza) la nullità del risultato
elettorale in base allo scrutinio della undicesima sezione, non
essendosi ottemperato alla vidimazione delle liste elettorali, ai sensi
dell'art. 45 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'art. 28
della legge 23 marzo 1956, n. 136, in relazione all'art. 71 del citato
T.U. del 1951;
che con deliberazione 17 agosto 1956 il predetto Consiglio comunale
respinse il ricorso e sollevò la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71 del T.U. n. 203 del 1951, in relazione
all'art. 48, secondo comma, della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita;
Considerato che il Consiglio comunale di Venosa, avendo respinto il
ricorso proposto dai due elettori, ha definito nel merito il giudizio
nella fase svoltasi davanti allo stesso Consiglio comunale; onde era
ormai preclusa la possibilità di sollevare, in via incidentale, la
questione di costituzionalità; che pertanto la questione deve
ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata e ordina la restituzione degli atti al
Consiglio comunale di Venosa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte