Ordinanza n. 23/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa l'8
febbraio 1961 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di
Strati Eugenia, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6
maggio 1961.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 febbraio 1961 dal Pretore di
Napoli nel procedimento penale a carico di Strati Eugenia, imputata di
contravvenzione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della detta
disposizione perché per essa è demandato all'Autorità di pubblica
sicurezza il potere di limitare la libertà del cittadino;
che l'ordinanza è stata notificata all'imputata il 4 aprile 1961
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo dello stesso
anno, mentre ai Presidenti delle Camere legislative è stata comunicata
il 10 dello stesso mese di marzo 1961; l'ordinanza è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 1961;
che nessuno si è costituito nel presente giudizio, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che sulla questione relativa ai poteri dell'Autorità
di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge sopra citata
questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 45 del 21 giugno 1960,
dichiarandone l'infondatezza;
che, non essendo stati addotti motivi nuovi idonei a presentare la
questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte, non
è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in
riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione e ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte