Ordinanza n. 23/1977
Altra decisione · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza
emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari
nella causa di lavoro vertente tra Casaretto Silvia e Luongo Enzo,
iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza 2 marzo 1974, il giudice del lavoro del
tribunale di Chiavari ha sollevato questione incidentale di
legittimità - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - degli
artt. 416, ultimo comma, e 431 del codice di procedura civile, come
modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Considerato che delle dette questioni è del tutto omessa,
nell'ordinanza di rimessione, la motivazione di rilevanza: onde pare
opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché provveda
all'accertamento omesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di
Chiavari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte