Ordinanza n. 23/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.P.R. 1/1972
- art. 17d.P.R. 1/1972
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 17d.P.R. 1035/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11 e
17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la
revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi
con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dal Pretore di Voltri nel
procedimento civile vertente tra Emanueli Angelo contro l'Istituto
Autonomo per le case popolari della Provincia di Genova, iscritta al n.
362 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979;
2. - ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Caliendo Stefano e l'Istituto Autonomo
per le case popolari della provincia di Brescia, iscritta al n. 436 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 del 25 luglio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Voltri, con ordinanza emessa il 6
febbraio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, assumendo che esso
affiderebbe ai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari
funzioni giurisdizionali, in violazione dell'art. 102 Cost.; e che il
Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 15 marzo 1979, ha d'altra
parte impugnato l'art. 17 del citato d.P.R. n. 1035 del 1972, in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102,
primo comma, Cost.;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte adotti decisioni di
rigetto delle proposte questioni ed anzi dichiari la manifesta
infondatezza dell'impugnativa promossa dal Pretore di Voltri;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - in riferimento agli artt. 3,
24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost. - è
stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979; e che le
stesse ragioni addotte in quell'occasione dalla Corte, per escludere la
violazione dell'art. 102 Cost. quanto ai decreti di revoca delle
assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (previsti
dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972), valgono anche nei riguardi
dei decreti di decadenza degli assegnatari (previsti dall'art. 11 del
medesimo decreto).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1
O35, rispettivamente sollevate dal Pretore di Voltri, in riferimento
all'art. 102 Cost., e del Pretore di Brescia, in riferimento agli artt.
3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte