Ordinanza n. 23/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 597/1973
- art. 1legge 751/1976
usata come parametro
- art. 1Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 1d.P.R. 597/1973
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia
tributaria), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, nel procedimento
tributario istituito su ricorso proposto da Pinausig Gianni, iscritta
al n. 69 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 la
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione e "richiamato l'art. 1 della stessa Costituzione",
dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e
dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme
per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia
tributaria), nella parte in cui non escludono il cumulo fra i redditi
di lavoro del minore e i redditi del genitore.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza,
della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il
menomo riferimento alla concreta fattispecie, restando in tal modo
eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i
termini ed i motivi della questione;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la
manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di
motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo comma, della
legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti, e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in
riferimento all'art. 3 e richiamato l'art. 1 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa il 24 novembre 1977 (R.O. n. 69 del 1978) dalla
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte