Ordinanza n. 23/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 11legge 903/1977
- art. 19legge 903/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, lett. a) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Bertelli Ferruccio c I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Cattani Luciano e I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Cattani Luciano.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 gennaio 1985
(R.O. n. 220/85) del Pretore di Padova e del 5 febbraio 1985 (R.O. n.
268/85) del Pretore di Modena, è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, secondo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai
fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità
premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la
vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della
inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del
sessantacinquesimo anno di età;
che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa
questione, nella considerazione che la materia è ormai regolata
dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che con l'art. 19 ha
abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa
parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;
che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della
precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lettera a), della legge 8
marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost.
dai Pretori di Padova (R.O. n. 220/85) e di Modena (R.O. n. 268/85).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte