Ordinanza n. 23/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-bislegge 159/1976
- art. 3legge 689/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della
legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in
materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge
8 ottobre 1976, n. 689, promossi con n. 5 ordinanze emesse il 6
novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova,
iscritte ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 288 e
301 dell'anno 1983;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con cinque ordinanze di identico contenuto del 6
novembre 1981 (R.O. n. 313, 419, 420, 421, 433 del 1983), la
Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato, in
riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2- bis della legge 30 aprile 1976 n. 159
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto
con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, "nella parte in cui
prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali imposte di
trasferimento";
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato;
Considerato che l'ordinanza dubita della idoneità degli atti,
posti in essere ai sensi del citato art. 2- bis della legge n. 159
del 1976, a rivelare quella capacità contributiva che è propria
degli atti di trasferimento derivanti da libera determinazione,
risolvendosi - come si assume, invece, per la fattispecie dedotta -
in mera ricognizione della personale titolarità del bene, rispetto a
precedenti atti;
che tuttavia l'atto di cessione di cui alla norma in esame si
configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come tale
alle tassazioni di legge, quale che possa essere stata la natura di
quanto in precedenza posto in essere;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2-bis della l. 30 aprile 1976 n. 159
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto
con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, sollevata, in
riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commisione tributaria di primo
grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte