Ordinanza n. 23/1994
Altra decisione · depositata il 03/02/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza emessa il
19 febbraio 1993 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di Khemiri Mourad Ben Balloum, iscritta al n. 405 del registro
ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Khemiri
Mourad Ben Balloum, espulso dal territorio nazionale, il difensore
dell'imputato avanzava un'istanza di rinvio affinché il suo
assistito, previo rilascio di un'autorizzazione da parte della
competente autorità amministrativa, potesse far rientro in Italia
allo scopo di partecipare alla celebrazione del dibattimento;
che, decidendo sull'istanza, il Tribunale ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso
e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 39, nella parte in cui non prevede che lo straniero espulso
sia autorizzato al rientro nel territorio nazionale in modo da
consentirgli di partecipare alla fase dibattimentale del procedimento
penale avviato a suo carico;
che, così come ha osservato il Tribunale rimettente, il
decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323, modificativo dell'art. 7 del
decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del
1990), aveva espressamente previsto che lo straniero espulso avesse
la facoltà di far rientro in Italia allo scopo di partecipare al
processo instaurato nei suoi confronti;
che essendo decaduto il decreto-legge n. 323 del 1992, per
mancata conversione nei termini di legge, ne dovrebbe conseguire il
rigetto dell'istanza del difensore;
che, tuttavia, un tale provvedimento, frutto del menzionato
assetto legislativo, si risolverebbe, per lo straniero espulso, in
una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento rispetto al
cittadino italiano sottoposto al procedimento penale, con conseguente
ingiustificata compressione del diritto di difesa e violazione dei
principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.
Considerato che l'ordinanza di rimessione motiva la questione
sulla base della mancata conversione del decreto-legge n. 323 del
1992, con riferimento all'art. 5, comma 3 (che consente allo
straniero espulso di partecipare al processo instaurato nei suoi
confronti);
che tale norma successivamente riproposta in altri decreti-legge, pure decaduti, è stata infine approvata dal Parlamento
attraverso la conversione del decreto-legge n. 187 del 1993 sì che
costituisce, ora, norma vigente nel nostro ordinamento (articolo 7
della legge n. 39 del 1990, comma 12-quinquies);
che gli atti vanno quindi restituiti al giudice a quo per un
nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte