Ordinanza n. 23/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal pretore
di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel procedimento civile
vertente tra Mancini Dario e l'Ispettorato provinciale del lavoro di
Pesaro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge
24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede, anche per gli
illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia
previdenziale ed assistenziale, la possibilità del cumulo giuridico
della sanzione;
che, a fondamento della non manifesta infondatezza della
questione, il pretore rileva un'ingiustificata severità con la
quale, a suo avviso, verrebbero trattati gli autori di illeciti
amministrativi, puniti in base al principio del cumulo materiale
delle sanzioni, in raffronto non solo ai trasgressori di norme
previdenziali ed assistenziali ma anche agli autori di reati, per i
quali tutti vi è la possibilità di un trattamento sanzionatorio
più mite mediante il cumulo giuridico delle pene;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 468 del 1989, ha
già esaminato questione identica a quella sollevata dal Pretore di
Pesaro, rilevando come un intervento additivo nel senso auspicato dal
remittente fosse precluso dalla discrezionalità del legislatore nel
configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra
violazioni eterogenee, nonché (e soprattutto) nel predisporre
un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla
contestazione della continuazione;
che tali conclusioni, alle quali consegue l'inammissibilità
della questione, non possono che essere pienamente riconfermate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge
24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro -
sezione distaccata di Fano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte