Ordinanza n. 23/1999
Altra decisione · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72legge 689/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 59d.P.R. 448/1988
- art. 30Processo penale minorile
- art. 10legge 8/1991
- art. 12legge 8/1991
- art. 13-terlegge 8/1991
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di
Cagliari, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale dei minorenni di Cagliari, con ordinanza
emessa il 21 gennaio 1997 e pervenuta alla Corte il 4 giugno 1998, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in
relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), nonché in relazione
agli artt. 10, 12, 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove
misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella
parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non
escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le
"condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive"
previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981) - consente che
operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di
quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della
revoca della pena sostitutiva;
che a parere del Tribunale rimettente la normativa impugnata si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
l'automatismo della conversione conseguente alla revoca della pena
sostitutiva determina una irragionevole disparità, riservando ai
minorenni ed ai collaboratori sottoposti a programma di protezione lo
stesso trattamento sanzionatorio previsto, rispettivamente, per i
maggiorenni e per la generalità dei condannati;
che di riflesso vulnerato risulterebbe l'art. 31 della
Costituzione, in dipendenza della identità di trattamento tra
maggiorenni e minorenni, nonché l'art. 27, terzo comma, della stessa
Carta, in quanto l'automatismo della conversione vanificherebbe la
funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali, comprese le pene
sostitutive;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che questa Corte, nel pronunciarsi su questione
sollevata dal medesimo Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte
in cui non esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati
minorenni (v. sentenza n. 16 del 1998);
che nella richiamata pronuncia si è fra l'altro sottolineato
come il rigido automatismo insito nella previsione censurata si
ponesse in contrasto con il principio di protezione della gioventù,
con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e con il
principio di ragionevolezza, considerato che l'assoluta parificazione
tra adulti e minori è in sé fattore idoneo a perturbare le esigenze
di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento
che devono caratterizzare la disciplina minorile;
che avendo tale declaratoria di illegittimità costituzionale
attinto una previsione espressamente richiamata dalla norma oggetto
della odierna impugnativa, ed avuto riguardo alla ratio decidendi
posta a fondamento della pronuncia, spetta al giudice a quo
verificare se, a seguito della citata sentenza, l'art. 72 della legge
n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della
decisione che lo stesso giudice è chiamato ad adottare;
che pertanto va ordinata la restituzione degli atti perché il
rimettente stesso accerti se - con specifico riferimento al peculiare
caso sottoposto al suo esame - la questione possa ritenersi ancora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di
Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte