Ordinanza n. 23/2000
Altra decisione · depositata il 27/01/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 11legge 59/1997
- art. 14legge 20/1994
- art. 76legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della limitazione del controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) ai soli "conti consuntivi" attuata con il decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 296 (Istituzione dell'Istituto nazionale di
astrofisica INAF e norme relative all'Osservatorio vesuviano),
promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 24
settembre 1999 ed iscritto al n. 129 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
determinazione n. 52/1999 della Sezione competente al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica e dei
Ministri per l'università e la ricerca scientifica e per la funzione
pubblica, in relazione al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296
(Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF e norme
relative all'Osservatorio vesuviano), "nella parte in cui si è
limitato il potere di controllo della Corte dei conti", per
violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione,
chiedendo che questa Corte, "previo annullamento e/o dichiarazione di
illegittimità costituzionale" del suddetto decreto legislativo,
dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione della
sezione del controllo sugli enti - l'esercizio del controllo previsto
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 sugli enti considerati dalle
richiamate norme";
che il ricorrente, facendo riferimento all'art. 100, secondo
comma, della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nonché ai successivi
adempimenti nei confronti delle Camere "sul risultato del riscontro
eseguito", osserva che, in attuazione di tale parametro
costituzionale, è stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, la
quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una
speciale Sezione e ha dettato le modalità per l'esercizio della
funzione di controllo;
che nel ricorso si sostiene che la legge 15 marzo 1997, n. 59,
nel prevedere (art. 11) una delega per il riordinamento di
particolari enti pubblici e privati, operanti in specifici settori,
non ha fatto alcun riferimento, nell'indicazione dei necessari
criteri direttivi, alle funzioni di controllo della Corte dei conti
nei riguardi degli enti medesimi, manifestando anzi, nell'art. 14,
con il richiamo alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'intento di
mantenere il sistema di controllo previgente;
che, inoltre, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur
rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle
forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti gli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria senza porre alcuna distinzione e
pertanto la limitazione di tale controllo, ad opera delle
disposizioni in questione, alla "semplice verifica dei bilanci
consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con
esclusione perfino dell'esame della regolarità contabile" violerebbe
la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Corte dei
conti medesima.
Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente,
sulla base della determinazione n. 52/1999 della Sezione competente
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 24
settembre 1999, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e contro i Ministri per
l'università e la ricerca scientifica e per la funzione pubblica, in
relazione al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 (Istituzione
dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF e norme relative
all'Osservatorio vesuviano), per violazione degli artt. 76, in
riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 100, secondo comma,
della Costituzione;
che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è
chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del
ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte
dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla
gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto
costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della
Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,
è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100,
secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena
indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del
1993 e ordinanza n. 323 del 1999, nonché, in relazione alla funzione
di controllo in generale, sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
che, ancora dal punto di vista soggettivo, la legittimazione a
resistere spetta al Governo, rappresentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, e non ai singoli Ministri, in quanto -
indipendentemente dalla questione dell'astratta legittimazione di
questi ultimi - il conflitto proposto riguarda norme contenute in
decreti legislativi delegati, ascrivibili ai poteri e alla
responsabilità del Governo nel suo complesso;
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è
indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo
1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto di
atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa
Corte ha già dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del
1999 resa su analogo conflitto;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione di cui sub-a), per essere successivamente
depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine
fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte