Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1976

Altra decisione · depositata il 24/11/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.l. 370/1970

usata come parametro

citata

  • art. 25legge 165/1958
  • art. 82d.P.R. 417/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19

giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576

(riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal

personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione

elementare, secondaria ed artistica), promosso con ordinanza emessa il

24 maggio 1974 dal Consiglio di Stato - sezione IV - nel procedimento

civile vertente tra Lamartina Carmelo e il Ministero della pubblica

istruzione e il Provveditore agli studi di La Spezia, iscritta al n.

447 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa in data 24

maggio 1974, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370,

convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576,

"Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal

personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione

elementare, secondaria e artistica", in quanto la disposizione

denunciata, accordando al personale direttivo delle scuole

sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo servizio

di insegnamento non di ruolo, comporterebbe una ingiustificata

disparità di trattamento per l'esclusione dal beneficio di coloro che

hanno prestato servizio di insegnamento di ruolo.

Considerato che, successivamente alla detta ordinanza, le

previgenti disposizioni relative al riconoscimento, ai fini economici e

giuridici, dei servizi di ruolo prestati dal personale direttivo, (in

specie l'art. 25, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, e

l'art. un. della legge 28 gennaio 1963, n. 28), sono state integrate

dalla normativa introdotta con gli artt. 82 e seguenti del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale

docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato", emanato in attuazione della

delegazione legislativa conferita al Governo dalla legge 30 luglio

1973, n. 477;

che di conseguenza si rende necessario che il giudice a quo

riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione

di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte