Ordinanza n. 230/1982
Altra decisione · depositata il 22/12/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 61legge 833/1978
- art. 9legge 132/1968
- art. 12d.P.R. 4/1972
- art. 8legge 419/1975
- art. 9legge 419/1975
- art. 56legge 833/1978
citata
- art. 1legge 419/1975
- art. 13legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
5 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il
21 luglio 1976 (Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge
della Regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio
1977 (Norme sui Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e
della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26
ottobre 1977 (Composizione dei Consigli di amministrazione degli enti
ospedalieri), giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24
maggio e il 15 novembre 1977, depositati nella Cancelleria della Corte
costituzionale il 14 agosto 1976, il 30 maggio e il 22 novembre 1977,
iscritti al n. 32 del registro ricorsi 1976 ed ai nn. 12 e 34 del
registro ricorsi 1977 e dei quali è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 225 del 1976 e nn. 162, 176 (rettifica) e
327 del 1977.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e
della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
gli avvocati Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia-Romagna e
Vincenzo Del Pozzo, per la Regione Puglia.
Ritenuto che con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 29 luglio 1976 il Governo ha proposto questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione
Emilia-Romagna riapprovata il 21 luglio 1976, recante "norme sugli
organi degli enti ospedalieri", per contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, in relazione all'art. 9, l. 12 febbraio 1968, n. 132
(enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), ed al combinato disposto
degli artt. 12, l. n. 132 del 1968, e 3, d.P.R. 4 gennaio 1972, n. 4
(trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera), nella parte in cui
rispettivamente modificano il rapporto tra rappresentanti elettivi e
rappresentanti degli originari interessi dell'ente nella composizione
dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri (art. 2) e
sostituiscono i rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale con due rappresentanti della regione nella
composizione del collegio dei revisori (art. 5);
che, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 maggio 1977, è stata altresì impugnata la legge della Regione
Emilia-Romagna riapprovata il 4 maggio 1977, recante "norme sui
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con
gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 32,
l. 11 marzo 1953, n. 87, laddove stabilisce che alle sedute del
Consiglio di amministrazione di taluni enti ospedalieri non partecipa
con voto consultivo il rappresentante di cui all'art. 8 della l. 6
agosto 1975, n. 419, recante "miglioramento delle prestazioni
economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"
(art. 1) e che del Consiglio d'amministrazione stesso non facciano
parte i due membri aggiunti dall'art. 9 della l. n. 419 del 1975 (art.
2);
che, infine, con ricorso dello stesso Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 novembre 1977 è stata proposta questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia
riapprovata il 26 ottobre 1977, recante "composizione dei consigli di
amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt.
117 e 134 Cost., 2, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 32, legge 11
marzo 1953, n. 87, laddove, nello stabilire la composizione del
consiglio d'amministrazione degli enti suddetti, esclude le
integrazioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1975, n. 419.
Considerato che i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra
concernono tutti la composizione dei consigli d'amministrazione degli
enti ospedalieri e possono essere, quindi, riuniti e decisi con unica
pronuncia;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è stata
emanata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del
servizio sanitario nazionale" la quale: a) all'art. 61, terzo comma,
lettera a, ha stabilito che le regioni, con lo stesso provvedimento col
quale costituiscono le unità sanitarie locali, adottano disposizioni
"per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle
unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature
di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma
della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie
del servizio sanitario nazionale"; b) al successivo art. 66, penultimo
comma, ha previsto che, effettuato il trasferimento, gli enti ed
istituti di cui alle lettere a e b del primo comma - fra i quali gli
enti ospedalieri - perdano la personalità giuridica;
che la Regione Emilia-Romagna, con l.r. 3 gennaio 1980, n. 1 (Norme
sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie
locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali) ha
stabilito, a norma del terzo comma dell'art. 61 della l. n. 833 del
1978, che detto trasferimento sia attuato "ad avvenuto insediamento
delle assemblee dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali,
con atti del Presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio regionale" (art. 47, primo comma) e che solo
sino all'emanazione di tali atti le funzioni anche ospedaliere
"continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza
secondo la vigente normativa statale e regionale" (art. 47, secondo
comma);
che la Regione Puglia, con l.r. 26 maggio 1980, n. 51 (Norme per
l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali) ha
a sua volta stabilito che, con lo stesso decreto col quale il
Presidente della Giunta costituisce le unità sanitarie locali, siano
adottate "sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio
regionale, in relazione alle singole unità sanitarie locali, le
disposizioni previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23
dicembre 1978, n. 833" (art. 56, secondo comma);
che, al fine di stabilire se tuttora sussista interesse alla
decisione sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale,
occorre quindi accertare se il trasferimento dei beni e delle funzioni
degli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali sia stato o meno
compiutamente effettuato nelle Regioni Emilia- Romagna e Puglia;
visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 12 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni decisione sui giudizi promossi con i ricorsi di cui in
epigrafe, dispone che, entro centoventi giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, il Presidente della Giunta regionale della
Regione Emilia-Romagna ed il Presidente della Giunta regionale della
Regione Puglia forniscano, per la parte di rispettiva competenza, gli
elementi sopra indicati comprovanti il compiuto trasferimento dei beni
e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma dell'art. 61, terzo
comma, lettera a della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte