Ordinanza n. 230/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 1d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 42legge 904/1977
- art. 6legge 904/1977
- art. 14legge 904/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 14
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8, comma primo,
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promosso con ordinanza emessa il
16 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma
sul ricorso proposto dall'INA, iscritta al n. 208 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 255 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con
ordinanza del 16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982) ha denunciato, in
riferimento agli artt. 42, comma secondo e terzo, e 53, comma primo,
Cost., gli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e l'art. 8, comma
primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 in quanto fissano un
criterio di determinazione dell'imponibile che omette di considerare
gli effetti della svalutazione monetaria, consentendo di colpire
incrementi di valore meramente nominali, attesa l'inadeguatezza della
detrazione prevista in misura fissa, come tale non corrispondente alla
misura percentuale annua della svalutazione già verificatasi e
potenzialmente inidonea a controbilanciare, per il futuro, gli effetti
di un fenomeno economico essenzialmente variabile;
che con la medesima ordinanza è stata inoltre sollevata questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 643
del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non prevede
che la imposta sull'incremento di valore si applichi anche agli altri
c.d. "beni rifugio" diversi dagli immobili, ma che tendenzialmente
allo stesso modo si sottraggono agli effetti inflattivi;
considerato che la prima delle questioni, pur se prospettata anche
sotto il profilo "nuovo" dell'inadeguatezza di una detrazione
prestabilita in misura fissa a controbilanciare gli effetti di un
fenomeno essenzialmente variabile come la svalutazione monetaria, si
concreta tuttavia in una censura di incostituzionalità già dichiarata
infondata con la sentenza n. 126 del 1979, laddove la Corte escluse -
con enunciazioni evidentemente assorbenti e successivamente ribadite
con sentenza n. 239 del 1983 anche in riferimento alla nuova disciplina
introdotta con legge 12 gennaio 1980, n. 2 - "che la presenza del
fattore inflattivo debba costituire ostacolo all'applicazione di
un'imposta sul plusvalore degli immobili" e "che il legislatore possa
essere tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della
componente imputabile alla svalutazione della moneta, mediante formule
di indicizzazione o di integrale rivalutazione" del valore
dell'immobile;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 8, comma primo,
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli
artt. 42, commi secondo e terzo, e 53, comma primo, Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza emessa il
16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982);
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
medesimo d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con la
stessa ordinanza del 16 febbraio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte