Ordinanza n. 230/1988
Altra decisione · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 22/1981
usata come parametro
citata
- art. 2legge 61/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 10
febbraio 1981, n. 22 (Disciplina delle scorte petrolifere),
modificata con legge 23 dicembre 1983, n. 731 (Disposizioni sulle
scorte dei prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 25
febbraio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al n. 320 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 l. 10
febbraio 1981, n. 22, modificato con l. 23 dicembre 1983, n. 731,
relativamente all'obbligo, sanzionato penalmente, imposto agli
imprenditori del settore dei prodotti petroliferi di costituire e
mantenere un determinato ammontare di scorte di tali prodotti;
Considerato che a seguito dell'ordinanza è sopravvenuta la legge
10 marzo 1986, n. 61, il cui art. 2 abroga, con effetto dal primo
marzo 1986, la disposizione denunziata;
che spetta quindi al giudice a quo valutare se la questione sia
tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo .
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte