Ordinanza n. 230/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini
Claudio, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 25
ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) in quanto tali norme - riferendosi
soltanto ai reati di competenza pretorile - escludono
l'estensibilità delle sanzioni sostitutive in esse previste ai reati
commessi da militari maggiorenni e giudicati dal Tribunale militare,
precludendo, nel caso di specie, la sostituzione di una pena
detentiva determinata entro il limite di un mese con la pena
pecuniaria della specie corrispondente;
che, secondo il giudice rimettente, l'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale non inciderebbe sulla rilevanza
della questione prospettata poiché nel giudizio a quo - in
considerazione dei concreti sviluppi del procedimento - occorrerebbe
comunque continuare a far riferimento alle norme impugnate;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni denunciate si
porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,
poiché, da un lato, ricollegano un più rigoroso sistema
sanzionatorio per i militari maggiorenni a dati attinenti alla
giurisdizione, "inidonei di per sé a rappresentare un qualsiasi
disvalore", e, dall'altro, impediscono "la realizzazione della
funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione
delle sanzioni sostitutive";
che, nella sua ordinanza, il Tribunale militare di Padova - pur
dichiarando che non spetta ad esso "né di precisare quale tipo di
intervento, se sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso
specifico, da parte del giudice delle leggi, né di formulare
specifiche richieste nell'uno o nell'altro senso" - sostiene che la
questione di legittimità costituzionale prospettata non
richiederebbe necessariamente, per essere accolta, l'emanazione di
una pronuncia "additiva", ma potrebbe essere favorevolmente risolta
anche grazie ad "un intervento meramente ablativo", che elimini
dall'ordinamento l'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile, con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 279
del 1987;
Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte di
pronunciarsi sulla estensibilità ai reati militari commessi dai
militari maggiorenni del complesso sistema di individuazione dei
reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, sistema fondato sulla
combinata valutazione dell'entità della pena concreta e dell'entità
della pena edittale, da quantificarsi con riferimento alla sfera
della competenza pretorile (artt. 53 e 54 legge 24 novembre 1981, n.
689);
che la questione è puntualmente riconducibile - tanto sotto il
profilo delle norme impugnate (artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre
1981, n. 689) quanto sotto il profilo dei parametri costituzionali
invocati (artt. 3 e 27 Cost.) - a quella già esaminata da questa
Corte nella sentenza n. 279 del 1987 e dichiarata inammissibile;
che nella suddetta decisione sono già stati indicati gli
ostacoli che si frappongono alla estensione ai reati militari del
sistema di sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e
ss. della legge 24 novembre 1981, n.689, giungendosi alla conclusione
che siffatta estensione sarebbe realizzabile soltanto attraverso
l'apprestamento di una apposita disciplina implicante "una pluralità
di scelte discrezionali", rimessa alle valutazioni del legislatore
ordinario;
che nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente riproposte le
ragioni che - ad avviso del giudice a quo - militerebbero a favore di
un intervento integrativo di questa Corte nella materia di cui è
causa, ma non vengono addotti argomenti sostanzialmente nuovi e
comunque idonei a dimostrare che sia effettivamente rintracciabile
nel nostro ordinamento una soluzione della questione
costituzionalmente obbligata e pertanto idonea a consentire
l'emanazione di una pronuncia "additiva";
che, infine, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione
del giudice rimettente secondo cui la semplice "eliminazione
dall'ordinamento" dell'art. 54 della legge n. 689/1981
rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata
per la risoluzione della questione: e ciò in quanto un tale
intervento "ablativo" avrebbe l'effetto di modificare l'intero
sistema di identificazione dei reati per cui sono ammesse le pene
sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha imperniato
il legislatore (l'entità della pena edittale da quantificarsi con
riferimento alla sfera della competenza pretorile) e risolvendosi in
una integrale ridefinizione della normativa in questione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte