Ordinanza n. 230/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991
dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel
procedimento penale a carico di Fiaschi Piero ed altra iscritta al n.
742 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di
Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui
"non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato
(almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di
ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato
stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del
provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione",
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza
della questione;
Considerato che identica questione è stata già decisa, su
presupposti analoghi, con ordinanze n. 398 del 1991 e 102 del 1992 di
manifesta inammissibilità;
che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella
presente fattispecie il giudice a quo "ha già pronunciato sentenza
definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare
la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della
cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";
che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta
inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di
Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente e redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte