Ordinanza n. 230/1993
Altra decisione · depositata il 07/05/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
citata
- art. 117Costituzione
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare del
Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza
(Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza) in relazione alla quale la
Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 marzo
successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare
del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di
previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda
di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con
riguardo al personale della Regione;
che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata
ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di
attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle
vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi
dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della
Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la reiezione del ricorso;
che con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la
Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del
tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente
l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era
formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato
decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello
stesso anno;
che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la
Regione ritiene che sia cessata la materia del contendere;
che l'Avvocatura dello Stato ha espresso adesione a tale
istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite;
Considerato che la Corte è chiamata, in questa sede, a
pronunziarsi sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato, ai
sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo,
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda, avanzata
dalla Regione Emilia-Romagna, per la sospensione dell'esecuzione
della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 -
Istituti di previdenza, impugnata con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte