Ordinanza n. 230/1997
Altra decisione · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 401/1989
- art. 1legge 45/1995
usata come parametro
citata
- art. 5legge 416/1989
- art. 7-sexieslegge 269/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), sostituito dall'art. 1
della legge 24 febbraio 1995, n. 45, che ha convertito, con
modificazioni, il d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, promosso con
ordinanza emessa il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Novara nel procedimento relativo a
Hysi Eva, iscritta al n. 979 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Novara, investito della richiesta avanzata dal pubblico
ministero di convalida del provvedimento del questore di Novara con
cui si ordinava alla sedicente cittadina albanese Hysi Eva di
presentarsi ogni giorno presso la questura di Milano, al fine di
acquisire i documenti necessari alla sua esatta identificazione e di
procedere quindi all' allontanamento dal territorio dello Stato, ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dalla legge
24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), in
quanto richiamato dall'art. 7-sexies del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), non convertito in legge;
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata reca sensibili
limitazioni alla libertà personale senza che all'interessato sia
garantita la difesa, essendo il giudice per le indagini preliminari
chiamato a esprimersi sulla convalida di un provvedimento del
questore, formalmente di natura amministrativa, ma tale da incidere
sulla libertà personale dell'interessato, dal momento che impone un
obbligo di presentazione a un ufficio di polizia con modalità e
frequenza stabilite dallo stesso questore;
che detta convalida è effettuata dal giudice per le indagini
preliminari inaudita altera parte, non essendo prevista la
possibilità per l'interessato di intervenire nel procedimento.
Considerato che l'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45,
risultava applicabile nel giudizio a quo in quanto richiamato
dall'art. 7-sexies del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, non convertito
in legge;
che quest'ultima disposizione non è stata più riprodotta nei
successivi decreti-legge di reiterazione, 16 luglio 1996, n. 376, e
13 settembre 1996, n. 477, anch'essi non convertiti in legge;
che la legge 9 dicembre 1996, n. 617, salvaguarda gli effetti
prodotti dai decreti-legge emanati, dal n. 489 del 1995 fino al n.
477 del 1996, citato, stabilendo la validità degli atti e dei
provvedimenti adottati, nonché la salvezza degli effetti e dei
rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti;
che è necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché
questi valuti se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio
principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte