Ordinanza n. 230/1999
Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 120Codice della strada
- art. 5d.P.R. 575/1994
usata come parametro
citata
- art. 17legge 400/1988
- art. 2legge 537/1993
- art. 5Codice della strada
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
di veicoli), promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi
proposti da Elio Zago e da Giovanni Parisi contro il Ministero
dell'interno ed altra, iscritte ai nn. 515 e 774 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o. n. 515/1998)
il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
di veicoli), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione;
che il giudice rimettente, chiamato a decidere su ricorso per
l'annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della
patente di guida adottato sulla base della norma denunciata, dubita
che quest'ultima, nella parte in cui prescrive la revoca della
patente di guida nei riguardi di chi "sia stato" sottoposto a una
misura di sicurezza personale (poi revocata, e in assenza di
riabilitazione), possa dirsi conforme: a) al principio di uguaglianza
e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché essa pone
ingiustificatamente una medesima disciplina per situazioni personali
obiettivamente differenti, quali sono quella di chi sia in atto
sottoposto a misura di sicurezza, e sia perciò socialmente
pericoloso, e quella di chi non sia più tale, con irrazionale
estensione al secondo di una conseguenza sfavorevole che, alla
stregua delle finalità di prevenzione proprie della misura, si
giustifica solo per il primo; b) all'art. 4 della Costituzione, sotto
il profilo del diritto al lavoro, che risulta negativamente
condizionato dalla privazione del titolo di abilitazione alla guida,
senza che di ciò possa ravvisarsi qualche valida giustificazione,
una volta venuta meno la misura di sicurezza e, con essa, la
valutazione di pericolosità sociale;
che nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, con successiva memoria, ha concluso per
l'inammissibilità della questione sollevata - in ragione della
natura regolamentare della norma impugnata oltre che per inadeguata
motivazione circa la rilevanza - e comunque per la sua infondatezza;
che questione identica alla precedente è stata sollevata, dallo
stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con altra
ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o. n. 774/1998) pronunciata in
distinto processo;
che anche in questo giudizio di costituzionalità è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, tramite l'Avvocatura
generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità - per
insufficiente esposizione della vicenda dedotta nel giudizio
principale - e comunque per l'infondatezza della questione,
trattandosi di una disciplina che coinvolge ambiti propri della
discrezionalità delle scelte legislative e che non intacca le
possibilità lavorative dell'interessato, ma solo la sua facoltà di
condurre un veicolo.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
di veicoli), per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione;
che l'identità delle questioni sollevate consente che i relativi
giudizi siano riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che il giudice rimettente dubita che la normativa denunciata,
prevedendo la revoca della patente di guida nei confronti di coloro
che siano stati sottoposti a una misura di sicurezza personale,
successivamente revocata, in assenza di riabilitazione, sia
innanzitutto in contrasto (a) con l'art. 3 della Costituzione,
poiché essa equiparerebbe irrazionalmente chi sia sottoposto
attualmente e chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza, cioè
soggetti per i quali vale e per i quali non vale più il giudizio di
pericolosità sociale presupposto della misura di sicurezza stessa, e
poiché prevederebbe una misura irrazionale, alla stregua della ratio
della revoca della patente consistente nella prevenzione dei reati,
ratio inesistente in caso di misura di sicurezza revocata; e sia
inoltre in contrasto (b) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto
la privazione della patente di guida comporterebbe un sacrificio
delle possibilità di lavoro senza che - revocata la misura di
sicurezza - se ne possa individuare una giustificazione;
che, con la sentenza n. 354 del 21 ottobre 1998 di questa Corte,
il denunciato art. 120, comma 1, dell'attuale "codice della strada"
è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti delle
persone che fossero state sottoposte a misura di sicurezza, per
violazione dell'art. 2, lettera t), della legge di delegazione 13
giugno 1991, n. 190, e quindi dell'art. 76 della Costituzione;
che, essendo la predetta decisione d'incostituzionalità
intervenuta successivamente alle due ordinanze di rimessione del
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entrambe del 29
gennaio 1998, deve disporsi la restituzione degli atti al giudice
rimettente affinché valuti le conseguenze dell'intervenuto mutamento
del quadro normativo sulle decisioni ch'esso è chiamato a prendere
nei giudizi di merito;
che, in particolare, al giudice rimettente, ancor prima della
sottoponibilità al giudizio di questa Corte di norme contenute in
atti regolamentari adottati alla stregua dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, spetta valutare i rapporti tra le norme
aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le
riproducono in atti di "delegificazione", fuori della materia che la
legge (nella specie: l'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537) ha previsto come suscettibile della "delegificazione" stessa,
e quindi di considerare le conseguenze della predetta dichiarazione
d'incostituzionalità dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sulla norma denunciata, contenuta nell'art.
5, comma 1, del d.P.R. n. 575 del 1994.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte