Ordinanza n. 231/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 685/1975
- art. 72legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
- art. 26legge 685/1975
- art. 28legge 685/1975
- art. 26legge 685/1975
- art. 28legge 685/1975
- art. 71legge 685/1975
- art. 72legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,
28, 71, 72 e 80 della legge 21 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 71, in relazione
agli artt. 72 e 80 della legge predetta, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dal Tribunale di Catania nel
procedimento penale a carico di Rejna Alfonso ed altra, iscritta al n.
45 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Cretti
Giulietto, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981;
3) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dal Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Carosi Giovanni, iscritta al n. 637 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 6 gennaio 1982;
4) ordinanza emessa il 2 novembre 1981 dal Tribunale di Como nel
procedimento penale a carico di Mileto Luigi, iscritta al n. 807 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Como ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e
80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale
complesso normativo sottopone a sanzione penale l'importazione di
modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una
pena edittale identica a quella comminata per l'importazione di
quantità non modica;
che il Tribunale di Catania, il Giudice istruttore presso il
Tribunale di Rovereto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato
eccezione di illegittimità costituzionale del complesso normativo
costituito dagli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta allo stesso trattamento
punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti (nella
specie, canapa indiana) e chi coltivi quantità non modiche.
Considerato che la prima questione è già stata dichiarata non
fondata con sentenza n. 170 del 1982, che non vengono addotti nuovi
profili e che la stessa va quindi ritenuta manifestamente infondata;
che gli argomenti contenuti nella menzionata sentenza valgono a far
ritenere manifestamente infondata la questione relativa alla
coltivazione, in quanto anche la coltivazione è comportamento idoneo
ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti sul territorio
nazionale e risulta anzi di maggior pericolosità, non essendo
valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
manifestamente infondata:
1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in
relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28,
71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
questioni promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte