Ordinanza n. 231/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 21/1949
- art. 2legge 21/1949
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio
dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore
dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari
italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 dello Statuto dell'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato
con d.P.R. 18 luglio 1957, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio
1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi
Anna Maria ed altri e l'Opera nazionale assistenza agli orfani dei
Sanitari italiani - ONAOSI, iscritta al n. 764 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del
29 dicembre 1979.
Visti l'atto di costituzione dell'ONAOSI e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza 15 maggio 1979,
ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio
dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in
favore dell'ONAOSI, con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto
dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari
italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
Ritenuto che l'ordinanza di rinvio non contiene la motivazione
sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale
nella causa di merito;
Considerato, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice "a quo"
di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della
questione; che di conseguenza, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 26, 27, 51, 60
del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Considerato, inoltre, che sussiste altro motivo di manifesta
inammissibilità perché l'impugnato art. 5 dello Statuto dell'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato
con d.P.R. 18 luglio 1957, è atto privo di forza di legge e, quindi,
non è assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n.
21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti
da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per
l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia) e
dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani
dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, proposta dal
Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte