Ordinanza n. 231/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 968/1977
usata come parametro
- art. 119Costituzione
- art. 3legge 281/1970
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 57legge 968/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge
Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della
fauna e la disciplina della caccia") e n. 14 della tariffa allegata
alla legge Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali"), in relazione all'art. 3 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 e legge 23 novembre 1979, n. 594
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino
nei procedimenti civili vertenti tra Bosco Roberto ed altri e Regione
Piemonte ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1_ s.s.
dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1986 il Tribunale di Torino ha
sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17
ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg.
Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare
della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro, così
eccedendo dai limiti stabiliti dalla l. 16 maggio 1970, n. 281;
che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata sollevata
anche in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977,
n. 968;
considerato che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte
ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57 della l.
reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava
in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio
delle aziende faunistico-venatorie;
che con la stessa sentenza è stata dichiarata non fondata la
questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa
allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 e assorbita la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma,
della l. 27 dicembre 1977, n. 968;
che con sentenza 28 maggio 1387, n. 204 l'art. 57 della l. reg.
Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui determinava
in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di
caccia;
che, pertanto, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n.
60 è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle
parti impugnate;
che non sussistono ragioni, in relazione alle altre norme, per
discostarsi da quanto stabilito con la sentenza n. 271 del 1986.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte
6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in
riferimento all'art. 119 Cost.;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre
1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della
caccia), già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la
concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie con
sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 e nella parte in cui determinava in
lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di
caccia con sentenza 28 maggio 1987, n. 204.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
ECLI:IT:COST:1987:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte