Ordinanza n. 231/1988
Altra decisione · depositata il 25/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella
ordinanza n. 449 del 3 dicembre 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi
nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della
ordinanza n. 449 del 1987;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella ordinanza n. 449 del 1987 siano corretti i
seguenti errori materiali nel modo che segue:
1) nel "Ritenuto" della motivazione, dopo la data "18 settembre
1985" e prima della parola "sollevato", deve leggersi "e il Tribunale
di Cremona con ordinanza in data 3 maggio 1985 hanno";
2) nel "considerato" della motivazione in luogo di "al
procedimento penale nel corso del quale", deve leggersi "ai
procedimenti penali nel corso dei quali" e, in luogo di "essendo
apodittica l'affermazione del giudice a quo", deve leggersi "essendo,
in particolare, apodittica l'affermazione del Tribunale di Udine";
3) nel dispositivo in luogo di "dal Tribunale di Udine", deve
leggersi "dal Tribunale di Cremona e dal Tribunale di Udine" e, in
luogo di "1085" deve leggersi "1985".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte