Ordinanza n. 231/1992
Altra decisione · depositata il 25/05/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 154/1988
- art. 1legge 154/1988
usata come parametro
citata
- art. 52legge 131/1986
- art. 53legge 413/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, terzo comma,
della legge 13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti
proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro
di Sora, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 la
Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sui ricorsi riuniti
proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro
di Sora, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.12,
terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per
la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, primo
comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154;
che il giudice a quo osserva che la norma impugnata non ha
sanato ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla
legge 26 aprile 1986, n.131, art. 52 (Disparità di trattamento tra
soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto immobili censiti e
soggetti che stipulano contratti relativi ad immobili non censiti),
poiché le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 154 del 1988
sanciscono l'applicazione di tali agevolazioni solo ad atti formati
successivamente alla sua entrata in vigore, creando - come deduce il
ricorrente - un periodo di rottura (1986-1988) le cui conseguenze non
possono farsi ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro
secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991,
n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie
di valutazione;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del
citato jus superveniens;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente e redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte