Ordinanza n. 231/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25-quaterlegge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio
1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Lo Iacono
Giovanni, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di cassazione, premesso che il ricorrente ha
impugnato il provvedimento con cui il procuratore nazionale antimafia
ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere la modifica della località
di soggiorno cautelare con ritorno al luogo di residenza ai sensi
della legge 24 luglio 1993, n. 256, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo
comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della
Costituzione;
che il giudice remittente, richiamando sinteticamente precedenti
ordinanze della stessa Corte di cassazione, osserva in primo luogo
che la norma impugnata - che disciplina l'istituto del soggiorno
cautelare - contrasta, da un lato, con gli artt. 13, primo e secondo
comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza
della fattispecie legale, la quale, correlata all'estrema genericità
dell'indicazione della condotta, consente al procuratore nazionale
antimafia, organo non giurisdizionale, uno spazio di discrezionalità
incontrollabile; dall'altro, con gli artt. 24, secondo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento del giudice
avviene senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione
del diritto di difesa, nonché con sottrazione del processo al
giudice naturale;
che, inoltre, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola
anche il principio di eguaglianza per la mancata estensione al
soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256 del
1993 in ordine alla località di esecuzione del soggiorno obbligato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 419 del 1994, in
ordine alle questioni già poste dalla Corte di cassazione con
precedenti ordinanze in riferimento agli artt. 13, primo e secondo
comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della
Costituzione, ha dichiarato:
a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell' art. 25-quater, primo comma -
nella parte in cui definisce i presupposti di applicazione
dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento
agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della
Costituzione, ritenendo che la formula adoperata dal legislatore
consente di interpretare la norma nel senso che la valutazione del
procuratore nazionale antimafia debba ancorarsi a fatti e
comportamenti oggettivi, che egli ragionevolmente ritenga, sulla base
di adeguata motivazione, strumentalmente collegati alla commissione
di una o più delle fattispecie criminose tassativamente indicate;
b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater,
primo comma, "nella parte in cui non prevede che il procuratore
nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno
cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere
contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale,
ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei
termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge
medesima";
c) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater,
quinto comma;
che in ordine, poi, all'unica questione nuova, rispetto a quelle
già decise con la citata sentenza, prospettata dalla Corte
remittente in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la medesima
si rivela chiaramente infondata, in quanto, come questa Corte ha
osservato nella predetta sentenza n. 419 del 1994, l'istituto del
soggiorno cautelare costituisce una vera e propria nuova misura di
prevenzione che si aggiunge, con presupposti e struttura
procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure
di prevenzione personali: con la conseguenza che il fatto che
l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una
località diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a
differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a
seguito della legge 24 luglio 1993, n. 256, non determina violazione
del principio di eguaglianza, costituendo frutto di una scelta
discrezionale del legislatore certamente non irrazionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui
definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto -, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e
secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già
dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la
sentenza n. 419 del 1994;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già
dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte