Ordinanza n. 232/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 25legge 110/1975
- art. 6legge 110/1975
- art. 14legge 497/1974
- art. 10legge 497/1974
- art. 23legge 497/1974
- art. 11legge 497/1974
- art. 6legge 432/1982
- art. 2legge 432/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 9 aprile e il 19
marzo 1981 dal Tribunale di Vigevano, il 18 dicembre 1981 dal Tribunale
di Udine, il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, l'11 febbraio
1982 dal Tribunale di Orvieto, il 15 e il 27 gennaio 1982 dal Tribunale
di Udine, il 18 febbraio 1982 dal Tribunale di Teramo e il 15 gennaio e
il 31 marzo 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai
nn. 612 e 638 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 51, 88, 190, 210,
220, 242, 253 e 314 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 19, 137, 178, 234, 241 e 269
del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile
1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia
lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista
dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione
alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa
alla persona;
che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2,
terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune
ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo
esplicativo (artt. 14 e 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497; artt. 23,
terzo comma, e 11 legge n. 110 del 1975);
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente
decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche;
considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a
quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.
6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;
che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di
rimessione, è stata già decisa dalla Corte con sentenza n. 108 del 21
maggio 1982, successiva alla pronuncia di tali ordinanze;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma 70 e 101 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte